Art. 3 — Cessione dei crediti
I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, puo' essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1› settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.
Testo vigente dal 30 dicembre 1989
