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[1]Il secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, e' modificato come segue:
[2]«La Commissione e' composta di un presidente, di un vice-presidente e di cinque membri, nominati per ogni biennio con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, il quale provvede altresi' per lo stesso periodo alla nomina del segretario della Commissione».
Testo in vigore dal 4 maggio 1942 al 22 dicembre 2008
