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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 6 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[9]«La classificazione dell'Istituto, oltre i casi previsti dalla legislazione sui «Provvedimenti a favore della Marina mercantile» o da altre leggi speciali, e' obbligatoria:
- a)per le navi e i galleggianti abilitati o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuati quelli aventi la stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate abilitati o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi, determinati dall'Amministrazione centrale della Marina mercantile e, nell'Africa Italiana, dal Ministero dell'Africa Italiana);
- b)per le navi abilitate o che chiedano l'abilitazione al trasporto passeggeri in servizio di navigazione interna;
- c)per le navi adibite a servizi sovvenzionati in navigazione marittima;
- d)per le navi e i galleggianti destinati al servizio di salvataggio ed al rimorchio in alto mare, al di la' di 6 miglia dalla costa;
- e)per le navi e i galleggianti che posseggano o intendano procurarsi la classificazione presso istituti stranieri;
- f)per le navi adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez. Nel caso di navi nazionali inscritte nelle matricole dei porti coloniali; se dell'Eritrea, quando adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra oppure di Bab el Mandeb; se della Somalia, quando adibite a viaggi oltre Suez, oppure oltre il Canale di Mozambico lungo la costa africana, ed oltre Mokalla lungo la costa arabica.
[10]«La costruzione di navi e di galleggianti di cui al comma a) del presente articolo, commessa da nazionali, qualunque sia la localita' in cui la costruzione stessa e' effettuata e quella delle navi e dei galleggianti di cui ai comma c), d), f), se effettuata in Italia, e' sottoposta alla sorveglianza dell'Istituto.
[11]«La sorveglianza di costruzione da parte dell'Istituto e' parimenti obbligatoria per i bastimenti a propulsione meccanica destinati al trasporto passeggeri in servizi di navigazione interna sovvenzionati.
[12]«Le navi e i galleggianti per i quali e' obbligatoria la classifica, debbono, quando in esercizio, avere il certificato di classe in regolare corso di validita'.
[13]«Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) cui compete la concessione dei servizi pubblici regolari in navigazione interna nel Regno e la sorveglianza sul loro esercizio, provvede, a mezzo dei suoi funzionari, a quelle visite e verifiche che interessano l'osservanza degli obblighi di concessione e la buona esecuzione dei servizi medesimi.
[14]«La visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo agli effetti di stabilire la potenza tassabile dei motori e ad ogni altro effetto di legge, rimane affidata ai funzionari tecnici dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ad automobili.
[15]«La concessione dei servizi pubblici di navigazione interna nelle Colonie, la sorveglianza sul loro esercizio, come pure la visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo, e' di competenza dei singoli Governi, che vi provvederanno a mezzo dei loro organi».
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
[18]VITTORIO EMANUELE
[19]Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel
[20]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1938 al 23 luglio 1947
