Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1947 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 22 gennaio 1947, n. 340.
Abrogato dal 23 luglio 1947
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 22 gennaio 1947, n. 340.
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3 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1938 al 23 luglio 1947. 581 parole tolte, 15 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: L'art. 6 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, e' abrogato e sostituito dal seguente:
tolto: «La classificazione dell'Istituto, oltre i casi previsti dalla legislazione sui «Provvedimenti a favore della Marina mercantile» o da altre leggi speciali, e' obbligatoria:
tolto: a) per le navi e i galleggianti abilitati o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuati quelli aventi la stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate abilitati o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi, determinati dall'Amministrazione centrale della Marina mercantile e, nell'Africa Italiana, dal Ministero dell'Africa Italiana);
tolto: b) per le navi abilitate o che chiedano l'abilitazione al trasporto passeggeri in servizio di navigazione interna;
tolto: c) per le navi adibite a servizi sovvenzionati in navigazione marittima;
tolto: d) per le navi e i galleggianti destinati al servizio di salvataggio ed al rimorchio in alto mare, al di la' di 6 miglia dalla costa;
tolto: e) per le navi e i galleggianti che posseggano o intendano procurarsi la classificazione presso istituti stranieri;
tolto: f) per le navi adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez. Nel caso di navi nazionali inscritte nelle matricole dei porti coloniali; se dell'Eritrea, quando adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra oppure di Bab el Mandeb; se della Somalia, quando adibite a viaggi oltre Suez, oppure oltre il Canale di Mozambico lungo la costa africana, ed oltre Mokalla lungo la costa arabica.
tolto: «La costruzione di navi e di galleggianti di cui al comma a) del presente articolo, commessa da nazionali, qualunque sia la localita' in cui la costruzione stessa e' effettuata e quella delle navi e dei galleggianti di cui ai comma c), d), f), se effettuata in Italia, e' sottoposta alla sorveglianza dell'Istituto.
tolto: «La sorveglianza di costruzione da parte dell'Istituto e' parimenti obbligatoria per i bastimenti a propulsione meccanica destinati al trasporto passeggeri in servizi di navigazione interna sovvenzionati.
tolto: «Le navi e i galleggianti per i quali e' obbligatoria la classifica, debbono, quando in esercizio, avere il certificato di classe in regolare corso di validita'.
tolto: «Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) cui compete la concessione dei servizi pubblici regolari in navigazione interna nel Regno e la sorveglianza sul loro esercizio, provvede, a mezzo dei suoi funzionari, a quelle visite e verifiche che interessano l'osservanza degli obblighi di concessione e la buona esecuzione dei servizi medesimi.
tolto: «La visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo agli effetti di stabilire la potenza tassabile dei motori e ad ogni altro effetto di legge, rimane affidata ai funzionari tecnici dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ad automobili.
tolto: «La concessione dei servizi pubblici di navigazione interna nelle Colonie, la sorveglianza sul loro esercizio, come pure la visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo, e' di competenza dei singoli Governi, che vi provvederanno a mezzo dei loro organi».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 GENNAIO 1947, N. 340
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1938-06-16;1018~art1 · fonte del testo