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La presente legge avra' effetto fino al 30 giugno del secondo anno successivo a quello della sua pubblicazione. Decorso il termine suddetto, le modifiche da apportare alla disciplina del rifornimento di carte valori postali saranno stabilite, nei limiti del potere regolamentare spettante al Governo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 22 marzo 1951 al 22 dicembre 2008
