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All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non e' necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti".

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1962-04-02;162~artunico · fonte del testo