Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 1, commi primo e terzo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, che subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla prestazione di una cauzione oppure di una fideiussione bancaria, non attribuisce all'Amministrazione del commercio con l'estero un potere, per la determinazione della predetta cauzione, discrezionalmente illimitato lesivo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali o personali imposte. Invero, se per l'osservanza dell'art. 23 Cost. non è certo sufficiente una norma primaria che sia soltanto attributiva di competenza agli organi esecutivi, d'altro canto, la delimitazione della potestà amministrativa non deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa, ma ben si può ricavare da tutto il contesto della disciplina relativa alla materia di cui essa fa parte. E nel caso di specie, è agevole rilevare dalla legislazione valutaria, considerata sia complessivamente sia con particolare riguardo al settore del commercio con l'estero, che il potere di determinare la misura della cauzione attribuito alla pubblica amministrazione subisce effettive restrizioni, sia per l'incidenza sul contenuto del provvedimento dei fattori da considerare (corso dei cambi, situazione della bilancia dei pagamenti, entità dell'inflazione, qualità delle riserve monetarie, etc. ...), e la natura tecnica delle relative valutazioni, sia per la collaborazione con altri organi, con i quali il Ministero per il Commercio con l'Estero è tenuto ad agire, secondo quanto stabilito dal relativo modulo procedimentale (Ministero del Tesoro, Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi), sia per il carattere generale, rivestito dall'atto che fissa la misura della cauzione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126). - S. n. 122/1957; n. 48/1961; n. 72/1969; n. 257/1982; n. 4/1957; O. n. 31/1985.
Art. 23 cost. · Art. 1 Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1962 al 1 gennaio 1989. 142 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore. E' altresi' subordinata alla prestazione di cauzione, qualora questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilita' delle merci da importare. La misura della cauzione e' stabilita con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. La cauzione puo' essere sostituita da, fidejussione bancaria. Il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non e' necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126~art1 · fonte del testo