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All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e' aggiunto il seguente comma: "A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale".

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;319~artunico · fonte del testo