A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408. 3 ((A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1416
3La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine stabilito dall'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa.
Testo vigente dal 23 aprile 1968
