L'articolo 1751 del codice civile e' sostituito dal seguente: "All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'. Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal proponente. L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi".

Testo vigente dal 16 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-15;911~artunico · fonte del testo