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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
[9]«I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.
[10]«La registrazione con imposta fissa si applica altresi' a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.
[11]«Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente.
[12]«Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.
[13]«Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1941-XX
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[18]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 16 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008
