Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'art. 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, e' sostituito dal seguente:

[9]«I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.

[10]«La registrazione con imposta fissa si applica altresi' a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.

[11]«Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente.

[12]«Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.

[13]«Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa».

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1941-XX

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GRANDI - RICCI

[18]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 16 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1490~art1 · fonte del testo