Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e' sostituita dalla seguente:

[2]Eta' degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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L'errata corrige in G.U. 09/04/1986, n. 82 ha disposto che nella tabella riportata al presente articolo, alla terza finca "Gradi", in corrispondenza della Forza armata "Esercito - Armi (ad eccezione dei carabinieri)", dove e' scritto "Ufficiali..." leggasi: "Ufficiali superiori...". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/04/1986, n. 82 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-03-25;83~art1 · fonte del testo