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La tabella di cui al precedente articolo 1 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, gli ufficiali della riserva di complemento o in congedo assoluto possono chiedere la revisione della propria posizione di stato agli effetti dell'avanzamento.

Testo in vigore dal 3 aprile 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-03-25;83~art2 · fonte del testo