L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e' modificato con l'aggiunta del seguente comma dopo il primo: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle spese di gestione e lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti di cui al comma stesso, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, siano agli stessi addebitate dagli enti a qualsiasi titolo".
Testo vigente dal 13 agosto 1959
