All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'imposta generale sulla entrata derivante dall'applicazione della legge concernente "nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 22 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;185~art8 · fonte del testo