La facolta' di cui all'art. 31 della legge e' estesa alle navi gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge medesima. Le esclusioni e riduzioni previste dalla lettera b) del predetto articolo si applicano rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 17 e 15 della legge.
Testo vigente dal 22 giugno 1950
