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L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;108~art1 · fonte del testo