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L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di opere di trasformazione agraria e fondiaria, di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata, in lire 8 miliardi e 200 milioni.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
