L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, e' modificato come segue: "Il giudizio nei concorsi, di cui agli articoli 241 e 242 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' demandato ad una Commissione nominata con suo decreto dal Ministro per l'interno e composta dal vice presidente del Consiglio superiore degli archivi di Stato, che la presiede, dal direttore generale della Amministrazione civile o dal capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato, da due membri del Consiglio superiore degli archivi di Stato designati dal Consiglio stesso, e dal soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato avente qualifica di soprintendente di 1ª classe o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata".
Testo vigente dal 22 maggio 1959
