[1]Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attivita' e passivita' fra gli enti interessati, nonche' a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 12 gennaio 1927

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urn:nir:stato:legge:1926-12-23;2246~art3 · fonte del testo