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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, nelle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel testo del Regio decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, la denominazione «Comando Gruppo legioni di Milizia portuaria» e' sostituita con l'altra «Comando della Milizia nazionale portuaria».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 17 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1140~art1 · fonte del testo