All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali". All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo".
Testo vigente dal 23 gennaio 1989
