La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:

  • a)presidente di giunta regionale;
  • b)assessore regionale. ((b-bis) consigliere regionale;
  • b-ter)presidente di provincia;
  • b-quater)sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti)). Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

Testo vigente dal 10 aprile 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27336/2025

    13 ottobre 2025
    • ELEZIONI
    • ELETTORATO

    In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

    Art. 6 · Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 51 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art6 · fonte su Normattiva