Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Testo vigente dal 14 febbraio 1970
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Testo vigente dal 14 febbraio 1970
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-02-02;14~art1 · fonte su Normattiva