Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali piu' rappresentative.

Testo vigente dal 14 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-02;14~art4 · fonte su Normattiva