Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonche' da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e' presieduta da questi o da un suo delegato. Alle riunioni della commissione partecipa, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle universita' e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art3 · fonte su Normattiva