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Per l'anno scolastico 1964-65 il provveditore agli studi, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertata per singole cattedre la deficienza di personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, dispone con propria ordinanza l'inclusione dei maestri, abilitati o laureati, di ruolo nella scuola elementare, secondo l'ordine di merito nelle corrispondenti graduatorie, agli effetti delle nomine previste dal terzo comma del citato articolo 1.
Testo in vigore dal 1 agosto 1964 al 16 dicembre 2010
