Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza dal diritto ai contributi stessi:

  • a)per le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe ed i rimorchiatori pontati di nuova costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;
  • b)per gli apparati motori completi, per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo, destinati a navi mercantili gia' in esercizio, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
  • c)per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni, non oltre sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori relativi.

Testo vigente dal 22 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;348~art17 · fonte del testo