Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 13 — Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:

  • a)per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
  • b)per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
  • c)per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art13 · fonte su Normattiva