L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, e' determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27. Tuttavia, per le navi di nuova costruzione, il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi di ammortamento e sui materiali puo' essere effettuato sugli elementi risultanti dai progetti definitivi, allegati alla domanda di rimessione in termini di cui alla legge 15 dicembre 1949, n. 945, purche' le caratteristiche tecniche ed economiche delle navi da costruire siano riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato tecnico, superiori a quelle risultanti dalle domande di cui all'art. 2 e quindi meglio realizzanti i fini indicati dall'art. 1 della legge. Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo e' determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.
Testo vigente dal 22 giugno 1950
