Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi in esercizio, e' elevato a 85 mila cavalli-asse.
Testo vigente dal 22 giugno 1950
Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi in esercizio, e' elevato a 85 mila cavalli-asse.
Testo vigente dal 22 giugno 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;348~art7 · fonte del testo