Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.

Testo vigente dal 4 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1117~artunico · fonte del testo