Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, puo' essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art5 · fonte del testo