Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Art. 10 — Contributi per le case di coltivatori diretti

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 aprile 1965, n. 341

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La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 2) che "L'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista dall'articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' aumentata di lire 3 miliardi."

Testo vigente dal 11 maggio 1965

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art10 · fonte su Normattiva