Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

Testo vigente dal 4 gennaio 1947

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urn:nir:stato:legge:1946-12-23;478~art5 · fonte del testo