Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi. I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Commissariato per il turismo.

Testo vigente dal 22 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art15 · fonte del testo