Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico. L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esistenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonche' in funzione degli interessi del turismo nazionale. Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 dicembre 1961, n. 1444

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La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma e' altresi' autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni".

Testo vigente dal 2 febbraio 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 2 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 dicembre 1961, n. 1444

    La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma e' altresi' autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art10 · fonte del testo