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Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e b), le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'art. 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del precedente art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 21 giugno 2011
