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Dopo il quarto comma dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente comma: "Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attivita' commerciali esercitate all'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi".
Testo in vigore dal 31 maggio 1965 al 22 dicembre 2008
