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Dopo il primo comma dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente comma: "Se i redditi non compresi nella dichiarazione riguardano fonti indicate nel comma quinto dell'articolo 243 si applica l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000".
Testo in vigore dal 31 maggio 1965 al 22 dicembre 2008
