Modificazione di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni
Art. 1
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A partire dall'esercizio finanziario 1952-53, e' autorizzata la concessione a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma di un contributo annuo di lire 60.000.000, da destinare per lire 50.000.000 alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire 10.000.000 alla lotta contro le malattie veneree.
Testo in vigore dal 22 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
