Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, sono soppressi. La lettera c) dell'art. 10 del testo unico predetto e' soppressa. La lettera d) del medesimo art. 10 e' sostituita dalla seguente: "d) dei contributi annui dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica da destinare per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree".
Testo in vigore dal 22 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
