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Le aliquote massime di tassazione del pollame "a peso vivo" e "a peso morto" di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite al 5 per cento del valore. Le aliquote di cui al precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzione, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-11-21;1045~art2 · fonte del testo