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All'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "L'imposta comunale di consumo sulle carni bovine, ovine ed equine, anche se macellate, e sul pollame, i conigli e la cacciagione, e' riscossa esclusivamente a tariffa".
Testo in vigore dal 9 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
