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Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'uno per cento. Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art 1, primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata e' stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo. L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, e' stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura del 3 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di L. 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e nella misura del 2 per cento per le vendite di libri usati di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 27 dicembre 1957
