Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Qualora all'entrata in vigore della presente legge sia gia' convocata la Corte di assise di appello, il presidente della Corte di appello provvede con decreto ad integrare il numero dei giudici popolari occorrenti a norma dell'art. 1. Per i dibattimenti in corso la Corte d'assise di appello conserva l'attuale composizione.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008
