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Per i reati di competenza della, Corte di assise procede all'istruzione formale o sommaria il giudice istruttore o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo indicato nell'art. 39 del Codice di procedura penale, salva l'applicazione dei successivi articoli 234 e 392, comma terzo, da parte del procuratore generale.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1951 al 24 ottobre 1989
