L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' integrato come segue: "c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario e' di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative".

Testo vigente dal 27 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-02;77~art1 · fonte su Normattiva