Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1 giugno 1972. Resta fissata al 1 gennaio 1974 la decorrenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.
Testo vigente dal 27 marzo 1974
