L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' sostituito dal seguente: "Quando il servizio e' svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per piu' di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno".

Testo vigente dal 27 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-02;77~art3 · fonte su Normattiva